E’ illegittima la revoca della seconda posizione economica agli Assistenti Amministrativi che hanno scelto di non sostituire il Direttore dei servizi generali e amministrativi in caso di posto vacante e di assenza per l’intero anno.
Il Tribunale del lavoro di Roma, con la sentenza n. 1865/2016 del 25 febbraio 2016, ha dato ragione alle lavoratrici che si erano viste revocare la seconda posizione economica da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale perché si erano rifiutate di sostituire il Dsga per l’intero anno, su posto vacante.
L’iniziativa di tutela svolta dalla FLC CGIL di Roma sud Pomezia Castelli a favore di queste lavoratrici ha consentito di chiarire definitivamente che non c’è obbligo di sostituzione del Dsga in caso di posto vacante, da parte dei titolari di I^ o II^ posizione economica.
L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, al quale inizialmente ci eravamo rivolti tentando una conciliazione bonaria che permettesse alle lavoratrici di mantenere l’attribuzione della seconda posizione economica, come previsto dalle norme contrattuali vigenti, non ha voluto sentire ragioni, ed ora è stato sanzionato dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Roma, che lo ha anche condannato al pagamento delle spese di giustizia.
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