Nelle ultime settimane sono state sempre di più le voci, le indiscrezioni e persino le anticipazioni di stampa su una prossima e rapidissima modifica del decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004, che regola l’autonomia didattica degli atenei: in pratica la normativa che definisce e inquadra le classi di laurea, gli ordinamenti didattici, i piani di studi, gli insegnamenti dei docenti universitari in questo paese.
Queste norme costituiscono uno dei cardini del sistema universitario nazionale. L’università italiana è infatti attualmente tenuta insieme da due pilastri:
- da una parte l’inquadramento nazionale e pubblico dei docenti, uniforme sia nella procedure di reclutamento sia nella configurazione giuridica (sebbene la l. 240 del 2010, con i Regolamenti, abbia portato gli Atenei a intervenire su aspetti rilevanti del rapporto di lavoro);
- dall’altro, appunto, il quadro nazionale dei titoli di studio, gli ordinamenti didattici, gli inquadramenti disciplinari e didattici del personale docente.
Sono questi due pilastri che concorrono a garantire il valore legale del titolo di studio, la qualità e l’omogeneità dell’offerta formativa delle università italiane. Gli atenei di questo Paese, diversamente da altre realtà, integrano strutturalmente didattica e ricerca, evidenziando nel complesso e su entrambi questi fronti un buon livello di qualità: nonostante la vulgata e la cattiva informazione, che spesso insegue il mito dell’eccellenza, le ricerca scientifica italiana ha ottimi risultati (in particolare in rapporto alle risorse), mentre financo un’analisi critica dei contestabili ranking mostra come il 40% degli atenei italiani sia nei primi mille rispetto la classifica THE (il dato più alto tra tutti i principali paesi del mondo). In sostanza, questi pilastri garantiscono la relativa omogeneità e la qualità degli atenei italiani sia sul piano della ricerca che su quello della didattica. Ciò nonostante, da tempo il sistema italiano delle classi di laurea viene contestato per essere eccessivamente rigido, e poco votato all’internazionalizzazione e alla formazione professionale. Tuttavia, una seria e puntuale analisi del sistema italiano della formazione universitaria, scevra da letture ideologiche, mostra che già oggi il quadro normativo offre agli atenei un’ampia flessibilità nella definizione degli ordinamenti didattici e che, se una manutenzione è necessaria, uno stravolgimento è invece pericoloso.
Il DM 509/99, il DM 270/04 e le sue successive modificazioni hanno creato un sistema che presenta già diversi gradi di flessibilità. In Italia abbiamo attualmente 43 classi di laurea triennali (a cui si aggiungono 2 sulla sicurezza e 4 sanitarie) e 96 classi di laurea magistrali, comprese quelle a ciclo unico di Giurisprudenza (LMG-01), Medicina (LM-41), Veterinaria (LM-42), Odontoiatria (LM 46), Farmacia (LM-13), Scienze della Formazione Primaria (LM85-bis), Architettura (LM-4) e Beni culturali (LMR-02, oltre alle 2 su sicurezza e alle 4 sanitarie). Gli oltre 90 bienni magistrali possono quindi oggi innestarsi su una cinquantina di lauree triennali in modo flessibile (diversamente dal cosiddetto 3+2 originario) benché soggetti al vaglio del CUN per la coerenza formativa e dell’ANVUR per la sostenibilità. A questo si aggiunge la possibilità di istituire lauree interclasse (con un anno comune e uno specifico), lauree interateneo, lauree con diploma doppio o multiplo (cioè in convenzione con atenei europei o internazionali), A ciò si aggiunga che tutte le classi di laurea permettono il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali (120 CFU nel DM 509/99, ridotti per evidenti problemi a 60 da Mussi con la circolare n. 149/06, a 30 da Gelmini con la circolare n. 160/09 ed infine a 12 con l’art. 14 della legge 240/2010), oltre la possibilità di iscriversi a master e corsi singoli per definire percorsi individualizzati, per conseguire eventuali crediti da utilizzare in successivi percorsi di studio. Infine, negli ultimi anni sono state attivati una quindicina di corsi di laurea professionalizzanti (corsi triennali diretti ad una specifica attività lavorativa, di solito con un anno di formazione sul campo, per ora limitati alle tre aree dell’ingegneria, edilizia e territorio, energia e trasporti).
Per ognuna delle classi di laurea le attuali tabelle ministeriali definiscono una serie di settori disciplinari di base (per le triennali), altri caratterizzanti (triennali e magistrali) e definiscono i range di CFU che possono essere acquisiti con attività a scelta degli atenei. Le attività formative indispensabili per ogni classe di laurea costituiscono già oggi solo il 50/60% dei CFU nelle lauree triennali e intorno al 40% in quelle magistrali. E gli atenei hanno avuto la possibilità a partire dal 2019 (col D.M n. 6 del 7 gennaio 2019) di attivare in via sperimentale un limitato numero di nuovi corsi di studio in cui fino alla metà delle attività indispensabili possono essere svolte con insegnamenti non previsti dalle classi. Le altre attività (affini e integrative, stage, lingue, ecc) sono dotate di una maggiore flessibilità e il Ministro Manfredi, con il DM 133/21, ha già dato possibilità ad ogni ateneo di prevedervi tutte le attività formative che si ritiene opportune, con l’unico vincolo di una generale coerenza con gli obbiettivi del percorso formativo. Inoltre, il DL 152/21 (convertito con la legge 233/21), all’art. 14 sottolinea proprio che questi crediti affini e integrativi possono esser usati anche per promuovere l’interdisciplinarità e profili professionali innovativi, sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni o seminari. In questi giorni, ancora, è in approvazione al Senato il DDL 2415, che prevede la possibilità dell’iscrizione in contemporanea a due corsi di istruzione superiore, anche in atenei diversi. Infine, a conclusione di questa rapida carrellata sulle flessibilità a disposizione, è utile sottolineare che il rapporto tra ore di docenza e CFU (con la relativa organizzazione dei percorsi didattici) è stabilito da ogni singolo ateneo e già oggi varia non solo tra atenei, ma entro gli stessi atenei anche tra corsi di laurea dello stesso livello e per la stessa tipologia di attività, in alcuni casi addirittura entro gli stessi corsi di laurea. Un complesso di disposizioni, che se adeguatamente usato, può già oggi permettere di rispondere alle esigenze di flessibilità che si avanzano all’università. E che nel caso di corsi di laurea internazionali prevede deroghe ulteriori alla normativa vigente.
Il sistema, nel quadro di queste flessibilità, è oggi organizzato per Settori Scientifici Disciplinari, che definiscono e inquadrano i docenti nelle loro attività di ricerca e di didattica (e quindi sia il loro reclutamento come PO, PA e RTD che le materie che possono insegnare). Questa organizzazione presenta sicuramente difetti e problemi, a partire da una generale segmentazione e parcellizzazione dei saperi e, talvolta, una scarsa elasticità nell’adeguare i percorsi di studio ai cambiamenti nei saperi. Al contempo questo sistema presenta però anche indubbi pregi, perché permette di incardinare e quindi garantire l’autonomia delle diverse discipline, contenendo così la formazione di settori o scuole dominanti in grado di egemonizzare il panorama scientifico, e garantendo la conservazione di ambiti di studio e di ricerca di frontiera o più piccoli ma non per questo meno rilevanti.
È da tempo che si cerca di intervenire sui limiti e sui problemi dell’attuale organizzazione per SSD. La legge 240 del 2010, all’articolo 15, ha riorganizzato gli ambiti disciplinari (secondo poi il DM 271/2015) in 14 Aree CUN, 86 Macrosettori, 190 Settori concorsuali (che sono oggi quelli che perimetrano ASN e commissioni concorsuali), 383 Settori Scientifico Disciplinari (usati negli ordinamenti didattici e per i profili sul reclutamento). Lungi dall’apportare chiarezza al sistema, questo intervento ha generato ulteriore confusione moltiplicando gli schemi di inquadramento della ricerca e della didattica (non a caso la necessità di tenere in considerazione alcune specificità ha portato nell’ASN a definire soglie diverse per particolari SSD). Proprio per cercare di affrontare e superare limiti e problemi di questa attuale configurazione, il CUN ha non solo quasi portato a compimento una complessiva opera di aggiornamento delle attuali classi, ma dal 2018 ha anche avviato un lavoro per la revisione dei saperi, sulla base di una valutazione delle possibili conseguenze sul piano didattico e scientifico oltre che dello studio delle esperienze di altri sistemi universitari comparabili al nostro. Questo lavoro del CUN si è basato sull’indirizzo proposto dal Ministero, che è stato quello di ridimensionare il ruolo nella didattica degli attuali 383 Settori Scientifico Disciplinari, di rivedere e qualificare con specifiche declaratorie gli attuali 190 Settori Concorsuali e i Macrosettori. Un lavoro lungo, condizionato dai continui cambiamenti di quadro politico al MUR, come lunga è stata la definizione dell’impianto 3+2 del DM 509/99 e lunga l’elaborazione della revisione con il DM 270/04. A questo lavoro il CUN comunque è stato recentemente sollecitati dal recentissimo art 14, comma 2, del DL 152/21 (convertito con la legge 233/21), che ha ribadito in una norma l’obbiettivo di una razionalizzazione dei settori scientifico-disciplinari, anche se come abbiamo subito notato con qualche ambiguità e contraddizione.
Sotto la spinta di generici impegni presi con il PNRR di flessibilizzazione e revisione delle classi di laurea, il Ministero è invece entrato con forza e decisione in questo processo. La Ministra ha infatti istituito una propria commissione per la revisione del DM 270/04 che in poche settimane ha compiuto un proprio percorso di riflessione ed elaborazione di proposte di riforma anche in rapporto con il CUN. Il suo lavoro, proprio nel confronto con il CUN, sembrava proporsi di tenere in considerazione tanto le esigenze di flessibilità quanto quelle di coerenza e qualità dell’offerta formativa. L’esito però sembra sia stato sostanzialmente diverso, forse ben oltre l’orientamento della stessa commissione, e si potrebbe pensare per diretto intervento ministeriale: non solo si generalizzerebbe la sperimentazione già in corso dal 2019/21 (DM 6/2019 e 989/2019, che la contiene nel limite 20% dell’offerta formativa) ma la si radicalizzerebbe (nelle flessibilità e nell’estensione anche alle classi di laurea magistrale a ciclo unico, comprese quelle definite da norme europee come Medicina e Chirurgia), e soprattutto si interverrebbe radicalmente sulle tabelle sostituendovi i settori scientifico disciplinari con i settori concorsuali. Questi ultimi, tuttavia, non solo soffrono di una genericità di impianto da tempo denunciata anche dal MUR, ma non sono stati definiti per la didattica, avendo come obiettivo la ricerca e la qualificazione scientifica dei docenti
Il combinato disposto di questo intervento, la flessibilità delle attività formative indispensabili e il riferimento ai settori concorsuali negli ordinamenti didattici, rischia di erodere uno dei pilastri del sistema universitario nazionale. Le conseguenze, nei prossimi anni, potranno cioè rivelarsi significative: in alcuni atenei e aree disciplinari potranno facilmente imporsi le ragioni e gli interessi di specifiche realtà professionali (che trasferirebbero le loro aspettative negli attuali ordinamenti e piani di studio, incidendo sui percorsi formativi di studenti e studentesse); in altre realtà si potrebbero praticare flessibilità anche con scarsa coerenza didattica, solo per adeguarsi agli organici a disposizione o ai reclutamenti che si vuole perseguire; in altre ancora, si potrebbe definire le didattiche sulla base dell’imposizione di scuole o correnti scientifiche, che trasformerebbero la loro egemonia in pieno controllo dell’offerta formativa. Gli studenti e le studentesse, cioè, si troverebbero inseriti in percorsi che rischiano di essere focalizzati su nicchie precise del mercato del lavoro (che rischiano magari di esser travolte o di modificarsi sostanzialmente nelle dinamiche economiche), a detrimento della loro formazione generale e dell’acquisizione di conoscenze e capacità che potrebbero aprigli più percorsi di vita; oppure, potrebbero trovarsi in corsi di laurea disequilibrati e scarsamente coerenti, costringendoli successivamente a riqualificarsi in altri percorsi formativi [già in passato il Ministero è dovuto intervenire a razionalizzare corsi di questo tipo]. In ogni caso, questa revisione schiacciata sull’unico principio della liberalizzazione più che della flessibilità e dell’autonomia delle diverse sedi prospetta una progressiva ulteriore divaricazione tra gli atenei, che accompagnerebbe anche sul fronte didattico quella avvenuta in questi anni su Regolamenti, risorse (punti organico) e Fondo di Finanziamento Ordinario. Così, nel tempo, ad esser stravolto sarebbe lo stesso valore legale del titolo di studio, radicalizzando ulteriormente quella frammentazione del sistema universitario. Si veda l’intervento nel 2020 sull’art. 1 comma 2 della Legge 240/2010) che riporta in vita l’ipotesi di differenziare la struttura dei diversi Atenei.
Riteniamo questo rischio significativo e grave. Riteniamo per questo indispensabile che qualunque iniziativa passi per un confronto nella comunità accademica, con gli studenti e le studentesse (a partire dalle loro associazioni), con il mondo politico. Riteniamo ancor più grave, allora, che tutto questo avvenga in fretta, in maniera improvvisata, usando il PNRR come leva e come clava, attraverso commissioni e forzature ministeriali: non solo senza il coinvolgimento ampio della comunità accademica, ma senza una proposta ed un confronto pubblico, senza la creazione di simulazioni e impatti.
Il protocollo nazionale del 29 dicembre, siglato da governo e sindacati confederali, stabilisce che in ogni Ministero siano attivati dei tavoli di confronto con le parti sociali sul PNRR, a partire dalle ricadute previste da investimenti e riforme del Piano: ne chiediamo quindi la rapida istituzione al MUR, anche per iniziare un confronto su una riforma di sistema con evidenti conseguenze generali, sull’università, sulla società e sul paese.
In ogni caso, riteniamo importante che nelle prossime settimane si attivi una discussione aperta sulla configurazione e sugli impatti di questa eventuale revisione negli atenei, nelle aree CUN, nelle società scientifiche, nelle associazioni studentesche, nell’insieme della plurale comunità università. Come FLC CGIL, sollecitando anche le altre organizzazioni e associazioni del mondo universitario, intendiamo impegnarci in questa direzione, anche organizzando assemblee e iniziative.
Chiediamo cioè di fermarsi, riflettere, discutere, costruire trasparenza, dibattito pubblico e condivisione. Ora, prima che sia troppo tardi.